La sentenza del Tar Sicilia-Catania, Sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481
La questione dirimente ai fini del decidere attiene alla corretta applicazione dell’art. 67, comma 1° del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre n. 209/2024 (cd. “Correttivo”), entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e applicabile, ratione temporis, all’appalto in questione che prevede quanto segue:
“I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.
“Fermo restando che alla fattispecie disciplinata dall’art. 67, comma 1° lett. c) cit. non risulta certamente più applicabile il cd “cumulo” dei requisiti elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento a fattispecie afferenti al “vecchio” codice del 2016 (art. 47 del D.lgs. n. 50/2016) e al previgente art. 67 del D.lgs. n. 36/2023 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 71; 2 febbraio 2021, n. 964; C.G.A.,11 dicembre 2024, n. 940; T.A.R. Sicilia -Catania, sez. III, 3 maggio 2024, n. 1635 e 25 marzo 2024, n. 1164) – nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l’esecuzione dei lavori, queste ultime devono essere qualificate “in proprio” (cioè senza fare ricorso al cumulo con le qualificazioni di altri soggetti non designati) mentre, nel caso in cui siano sprovviste dei requisiti, possono utilizzare i requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o i requisiti posseduti dalle imprese “non designate”, “ in tal caso, senza l’automatismo della qualificazione cumulativa, ma solo con le forme e le modalità dell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 104” (cfr. in termini, Cons. Stato, parere della Commissione Speciale del 27 novembre 2024, reso sullo scheda del decreto “correttivo”).
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