Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 ottobre 2021 n. 204

Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 4/12/2021 n. 289)

6 Dicembre 2021
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Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 4/12/2021 n. 289)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2021

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalita’ e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, (di seguito «Ministero») secondo quanto previsto dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito «codice dei contratti pubblici»).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

a) le leggi ed i regolamenti nazionali;

b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri (di seguito «CCNL»).

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.

Articolo 3
Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Ministero che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano alle attivita’ di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 7.

3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.

Articolo 4
Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e’ costituito da una somma pari al due per cento dell’importo posto a

base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche’ l’IVA.

3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo e’ ripartito tra i dipendenti di cui all’articolo 3, secondo le modalita’ e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo.

4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all’interno del quadro economico dell’opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.

5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39, di nuova istituzione, delle risorse di cui all’articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici.

6. Il versamento di cui al comma 5 e’ effettuato in relazione all’avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita’. Le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo nell’esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell’ultimo bimestre dell’anno che possono essere riassegnati nell’esercizio successivo.

7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da dipendenti del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.

8. Nell’ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all’Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al due per cento dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Articolo 5
Criteri di conferimento degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.

2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un’equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua, con apposito decreto direttoriale, i componenti dell’ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonche’ le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:

a) della necessita’ di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell’opera o lavoro da realizzare;

b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;

c) dell’espletamento di attivita’ analoghe con risultati positivi;

d) dell’autonomia e del senso di responsabilita’ dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;

e) della capacita’ di collaborare con i colleghi;

f) della consequenzialita’ e complementarieta’ con altri incarichi, eventualmente gia’ ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;

h) del principio di incentivazione della produttivita’, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all’Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi.

4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

E’ fatto obbligo per il dirigente che conferisce l’incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l’Ufficio disciplina della Direzione generale del personale e gli affari generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non puo’ avvalersi di personale dalla stessa dipendente, puo’ attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all’impegno previsto per lo svolgimento dell’incarico.

6. Gli incarichi per l’espletamento delle attivita’ di cui all’articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno una delle seguenti condizioni:

a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente;

b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l’attivita’ oggetto dell’incarico per un periodo di formazione in affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.

7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante e’ tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

Articolo 6
Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell’incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.

2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita’ finale e collaudo o verifica di conformita’.

3. I termini del collaudo o della verifica di conformita’ sono quelli previsti dall’articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonche’ dalle norme specifiche di settore.

4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attivita’.

5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.

6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all’impresa contraente all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita’.

Articolo 7
Modalita’ e criteri di ripartizione del fondo

1. L’importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita’ professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche’ dell’entita’ e complessita’ dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita’ svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.

2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu’ persone la ripartizione interna dell’importo da corrispondere e’ definita nel decreto direttoriale di cui all’articolo 5, comma 2.

3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e’ riconosciuta la percentuale massima prevista per l’incarico di direttore lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l’Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.

4. L’individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita’ dei singoli appalti e’ demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L’articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. Gli accordi di contrattazione decentrata integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali.

5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita’ di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.

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Articolo 8
Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;

b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l’emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformita’, nei casi previsti dalla normativa;

c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;

d) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;

e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;

f) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;

g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; h) per il RUP, all’approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Articolo 9
Modalita’ di pagamento degli incentivi

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell’ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.

2. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell’attivita’ svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell’articolo 4, comma 5, in relazione all’avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.

3. La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell’economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita’ dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell’incentivo.

4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l’applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l’incentivo per funzioni tecniche e’ individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e’ versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti.

6. La procedura di cui al comma 5 e’ seguita anche qualora l’incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l’importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.

8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.

Articolo 10
Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L’importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, e’ ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l’espletamento delle attivita’ imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.

2. L’accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e’ di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.

3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e’ ridotto mediante l’applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell’uno per cento dell’importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.

4. Nel caso di ritardo tale da determinare l’applicazione di una penale superiore al dieci per cento dell’importo spettante o in mancanza di concreta attivita’ del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell’incarico. In caso di revoca dell’incarico, da comunicare tempestivamente all’Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante.

5. Qualora la realizzazione dell’opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche’ in un momento successivo all’avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e’ corrisposto proporzionalmente solo per le attivita’ espletate e certificate dal RUP.

Articolo 11
Penalita’ per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per il Ministero ovvero determinino l’incremento dei costi contrattuali.

2. Laddove le violazioni e le responsabilita’ del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante e’ ridotto mediante l’applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al dieci per cento dell’importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita’ dell’inadempimento.

3. L’accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e’ di competenza del soggetto che ha affidato l’incarico, che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.

4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e’ tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque l’erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione e’ sospesa fino all’accertamento definitivo.

Articolo 12
Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche, nonche’ di varianti, dei contratti di appalto in corso di validita’, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell’importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento e’ riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L’incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell’importo a base di gara sul quale e’ stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell’incremento del Fondo ai sensi del comma 1 e’ effettuata, secondo le aliquote gia’ definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all’articolo 3.

Articolo 13
Trasparenza

1. Al fine della verifica dell’applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del CCNL vigente, ciascuna struttura del Ministero, che espleta le attivita’ della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell’incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l’importo dell’incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l’indicazione della ripartizione adottata, nonche’ delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati devono essere costantemente aggiornati.

Articolo 14
Norma transitoria

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 e’ abrogato, restando ferma l’applicazione delle relative disposizioni esclusivamente con riferimento agli incarichi conferiti sulla base di procedure di gara avviate prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente regolamento sara’ inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

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