Fermo il diritto dell’operatore di poter fruire della massima libertà di iniziativa economica (assicurata dall’art. 41 del Costituzione), che gli consente di applicare un diverso CCNL rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante, resta inteso che incombe su di lui l’onere di dimostrare, in concreto, l’equivalenza delle tutele del CCNL applicato.
E’ quanto emerge dalla lettura della sentenza del TAR Napoli sez. IV del 21/02/2025, n. 1463, nella quale è stato affrontato un caso che, pur collocato sotto l’egida del vecchio Codice, fornisce indicazioni utili ed in continuità con le regole imposte oggi dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2023.
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