Il RUP è tenuto ad accettare la documentazione non solo nel caso in cui sia stata sottoscritta digitalmente, ma anche nel caso in cui sia stata sottoscritta con modalità autografa, purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Lo ha rammentato il Consiglio di Stato nella sentenza 5 giugno 2025, n. 4877, evidenziando che tale affermazione trova la sua base giuridica nell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (disposizione spesso dimenticata).
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Gare pubbliche: la sottoscrizione digitale e analogica si equivalgono
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