I limiti della revisione prezzi di cui al decreto sostegni-ter per gli appalti di servizi e forniture

A cura di Pietro Pallesca

Pietro Pallesca 22 Febbraio 2022
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Il Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter), a seguito degli importanti aumenti inflattivi che hanno interessato diversi settori merceologici, ha previsto l’inserimento obbligatorio nei documenti di gara iniziali di una clausola di revisione dei prezzi.

Più precisamente, l’articolo 29 del Decreto Sostegni-ter, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici“, prevede, fino al 31 dicembre 2023, che, per i contratti di servizi e forniture, è obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Per i contratti di lavori, viene invece previsto un meccanismo più preciso ed articolato, con un puntuale riferimento agli scostamenti economici rilevati da un Decreto del MIMS: l’istanza di compensazione deve, tra l’altro, essere trasmessa, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del DM del MIMS.

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