I presupposti della deroga “ordinaria” al principio di rotazione

Commento a TAR Toscana (Sez. IV), sentenza 5 dicembre 2025, n. 1968

Massimiliano Alesio 22 Dicembre 2025
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L’articolo 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 è stato oggetto di modifica normativa ad opera del d.lgs. n. 209 del 2024 e nel nuovo testo, in vigore dal 31 dicembre 2024, stabilisce che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”. La norma nel nuovo testo, applicabile alla presente fattispecie, il cui atto di indizione è del febbraio 2025, è esplicita nello stabilire che i due soli presupposti che legittimano la deroga alla rotazione sono legati alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, che devono essere applicati in ogni caso previa verifica della corretta esecuzione del precedente contratto. La corretta esecuzione non è in alcun modo presupposto autonomo della deroga, ma semplice co-elemento da verificare in uno con i presupposti veri e propri”.

È quanto statuito dal TAR Toscana (Sez. IV), nella sentenza 5 dicembre 2025, n. 1968.

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