È bene evidenziare che la questione della compatibilità, evidentemente, riguarda il pregresso codice visto che l’attuale codice supera definitivamente la problematica eliminando la c.d. incompatibilità per aver compiuto atti endoprocedimentali (ad esempio, per aver predisposto la legge di gara o clausole particolari come l’aver individuato i criteri di aggiudicazione) che, ai sensi dell’art. 77, comma 1, coinvolgeva lo stesso presidente della commissione di gara.
I rapporti tra RUP e commissioni di gara nel nuovo codice appalti
A cura di Stefano Usai
Recente giurisprudenza (TAR Calabria, sentenza n. 1353/2023) si è soffermata sulla questione della compatibilità della presenza del RUP in commissione di gara.
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