Con riferimento alla idoneità professionale di una impresa, non è sufficiente che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale di un operatore economico, poiché l’oggetto sociale individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge.
Lo ha precisato il TAR Puglia, Bari, sentenza 9 febbraio 2026, n. 179.
Il caso esaminato
Il caso trattato dal Collegio ha riguardato un appalto di servizi cimiteriali.
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Idoneità professionale da valutare in modo sostanziale
Lo ha precisato il TAR Puglia, Bari, sentenza 9 febbraio 2026, n. 179
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