Il collaudo dopo il correttivo

Marco Agliata 11 Giugno 2025
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Il superamento del collaudo in corso d’opera, obbligatorio per i beni culturali nel precedente codice dei contratti, ha determinato una nuova condizione che vede l’affidatario della funzione di collaudatore o la commissione svolgere una attività di verifica dell’esecuzione delle opere, per tutti i contratti pubblici di lavori, che viene effettuata dalla consegna dei lavori fino alla loro ultimazione.

Pensando al quadro normativo attuale generato del d.lgs. 36/2023, non si tratta di una riedizione del collaudo in corso d’opera ma della progressiva immissione di una serie di soggetti (come il Collegio consultivo tecnico) che rivestono funzioni di affiancamento o superamento dei problemi che possono presentarsi durante la realizzazione di un’opera pubblica soprattutto nella fase esecutiva.

Un’altra modifica nell’ambito del collaudo ha origine con l’articolo 40 del d.lgs. 209/2024 che ha disposto delle integrazioni al comma 4 dell’articolo 116 del d.lgs. 36/2023, inserendo anche i nuovi commi 4-bis e 4-ter, che regolano le modalità con cui vengono nominati i collaudatori nelle diverse fattispecie riportate nei punti esaminati di seguito.

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