“nelle gare ad evidenza pubblica, il giudizio circa l’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, senza estensione ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci”
“il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica e non può risolversi in una “caccia all’errore” mirando, piuttosto, ad accertare se, in concreto, l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto”
“Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559)”.
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Il giudizio sull’anomalia dell’offerta e la giurisprudenza amministrativa
La sentenza del TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 21 aprile 2026, n. 1128
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