Non comporta, di per sé, l’estromissione dalla competizione il mero errore formale commesso dal concorrente nel rendere le dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione laddove, complessivamente, le informazioni fornite risultino complete e veritiere.
Lo ha chiarito il TAR Lazio, Roma, sez. I bis nella sentenza 26 luglio 2024, n. 15303.
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Il mero errore formale non comporta l’esclusione dalla gara
Mero errore di compilazione del DGUE
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