Il pagamento diretto del subappaltatore: la sentenza del Tribunale di Foggia, Sez. II Civile, 1 luglio 2025, n. 1306

Commento a Tribunale di Foggia, Sez. II Civile, 1 luglio 2025, n. 1306

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“Si rileva che la disciplina del pagamento diretto del subappaltatore ha subito importanti modifiche sul piano normativo: dall’originaria previsione dell’istituto del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente quale mera facoltà, in alternativa al suo pagamento mediato e indiretto per tramite dell’appaltatore ex art. 118 d.lgs. 163/2006, si è passati all’obbligatorietà del pagamento diretto del subappaltatore – e del subfornitore – da parte della stazione appaltante, espressamente prevista dall’art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016”. 

“L’obbligatorietà del pagamento diretto del subappaltatore in determinate ipotesi è stata sancita espressamente soltanto con l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 (non applicabile al caso di specie), “peraltro recepito dall’art. 119 co. 11 del novellato codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 36/2023”.

 “in applicazione del principio comunitario, l’art. 118 del d.l.vo n. 163/2006, laddove prevede che la stazione appaltante sospenda il successivo pagamento a favore degli appaltatori quando non risulti il regolare pagamento del subappaltatore, deve essere interpretato nel senso che, qualora ciò si verifichi e non ricorra nessuna delle condizioni indicate nell’art. 118 cit. che consentano il pagamento diretto, sia comunque la stazione appaltante tenuta a pagare direttamente il dovuto al subappaltatore. Il prescritto controllo tutela sia il subappaltatore, ma anche la stazione appaltante per evitare un doppio pagamento. Ove l’omesso controllo sia ascrivibile a carico della stazione appaltante e la stessa non abbia erogato il dovuto dall’appaltatore inadempiente al subappaltatore, quest’ultimo subisce un danno pari alla somma ad esso spettante, pregiudizio che deve essere integralmente risarcito”.

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