Il Parere MIT 19 novembre 2025, n. 3740: le norme del Codice dei Contratti Pubblici ”porterebbero a ritenere obbligatoria la redazione del DIP per qualsiasi intervento di lavori, a prescindere dall’importo”

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MIT Parere 19 novembre 2025, n. 3740 

“Il termine impositivo (“devono”) utilizzato dal legislatore [nell’articolo 41 secondo comma del dlgs. 36 del 2023: “L’Allegato I.7 definisce i due livelli della progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e  del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti   e gli enti concedenti devono predisporre”], unitamente al principio di cui all’art. 48, comma 4 del Codice [“Ai contratti  di importo inferiore  alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice”], porterebbero a ritenere obbligatoria la redazione del DIP per qualsiasi intervento di lavori, a prescindere dall’importo”. 

“L’obbligo di redazione del DIP prescinde dalla modalità di redazione della progettazione (sia interna che esterna)” (articolo 3, comma 1 dell’Allegato I.7 del dlgs. 36 del 2023: “Il DIP è redatto e approvato  prima dell’affidamento  del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante”).

“Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso” (Articolo 41, comma 5, secondo periodo del dlgs. 36 del 2023).

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