Uno scostamento minimo, pari ad appena lo 0,11%, tra il fatturato richiesto dalla lex specialis e quello posseduto dal concorrente non può giustificare l’esclusione, in applicazione del principio di proporzionalità.
Lo afferma il TAR Lecce (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 4.12.2024 n. 1338) che analizza anche il significato da attribuire all’espressione “a favore di enti pubblici” riferita ai servizi analoghi svolti.
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Il principio del risultato ammette scostamenti minimali rispetto alla misura minima di fatturato richiesta dalla lex specialis
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