Le sentenze del Tribunale di Benevento, Sez. I, 1 aprile 2025, n. 414 e del Tribunale di Napoli, Sez. X, 20 gennaio 2025, n. 611
1. La sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. I, 1 aprile 2025, n. 414 si pronuncia su una questione che è frequentemente oggetto di contenzioso.
Il Tribunale si riporta, infatti, alla giurisprudenza che costantemente ritiene che “negli appalti di opere pubbliche, la consegna dei lavori costituisce un obbligo della P.A., il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale, ma non attribuisce all’appaltatore il diritto di risolvere il contratto, né di avanzare pretese risarcitorie, bensì solo la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto che, se non accolta, comporta un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Infatti, un diritto al risarcimento del danno può venire in considerazione solo se l’appaltatore ha preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante” (Corte Appello Firenze, Sez. Spec. Impresa, 27/9/2024, n.1630)
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