Intelligenza artificiale e riserva di umanità nelle decisioni del RUP

Riflessioni a margine di TAR Marche, Sez. I, n. 758/2026

Alessandro Massari 9 Giugno 2026
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1. La questione e la sua attualità

La sentenza in commento è una delle prime pronunce in cui un giudice amministrativo si confronta direttamente con la questione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione di atti del procedimento di gara, e in particolare della relazione con cui il Responsabile Unico del Progetto (RUP) propone l’esclusione di un operatore economico per grave illecito professionale.

La questione era stata sollevata dalla società ricorrente con un argomento suggestivo: la relazione del RUP conteneva riferimenti a sentenze del giudice amministrativo «inesistenti o quantomeno inconferenti», il che — secondo la ricorrente — tradiva l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati e non adeguatamente controllati dal funzionario, con conseguente violazione del principio della «riserva di umanità» sancito dall’art. 30, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023.

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