Il correttivo al codice appalti ha provveduto a declinare operativamente il principio di risultato e massima tempestività negli affidamenti, introducendo – oltre al termine massimo trimestrale intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire – il concetto di “efficienza decisionale” relativo alla fase di affidamento.
In seno alla revisione della normativa in materia di revisione della qualificazione di cui all’art. 11 dell’ALL. II.4 D.Lgs. 36/2023 s.m.i – revisione prossima alla scadenza per molte stazioni appaltanti già qualificate3 – il criterio dell’”efficienza decisionale” figura come:
– “requisito premiante” da intendersi quale “tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni” (art. 11, comma 2,lett. b-ter dell’ALL. II.4 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)
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L’ “efficienza decisionale” delle Stazioni Appaltanti
Alcune osservazioni relative all’impatto delle modifiche introdotte dal D.L.209/2024 all’art. 11 dell’ALL. II.4 D.Lgs. 36/2023 sui tempi amministrativi della contrattualistica pubblica
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