La nozione di esclusività della proposta progettuale nelle concessioni per attività culturali

Riflessioni sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4667/2026

Alessandro Massari 19 Giugno 2026
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1. La vicenda e le questioni in gioco

La sentenza in commento affronta una serie di questioni di non comune interesse, che si collocano all’incrocio tra il diritto dei contratti pubblici, il diritto processuale amministrativo e la disciplina delle concessioni di beni pubblici per attività culturali.

La vicenda riguarda una procedura selettiva indetta dall’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia per l’affidamento in concessione degli spazi interni alla Chiesa della Pietà — luogo storicamente connesso alla figura di Antonio Vivaldi, che vi operò come maestro di violino — ai fini della realizzazione di stagioni concertistiche. L’avviso di gara richiedeva che la proposta progettuale fosse «ideata e realizzata in via esclusiva per la Chiesa della Pietà», con estensione del requisito di esclusività alla direzione artistica, agli interpreti e alla programmazione.

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