La sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia opera anche dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario e fino all’aggiornamento da parte del Prefetto

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, c. 7, del Codice delle leggi antimafia.

Vincenzo Laudani 22 Luglio 2025
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, c. 7, del Codice delle leggi antimafia.

In sintesi, la Corte ha affermato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protragga anche dopo la sua conclusione e fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’informazione.

Il presente contributo offre una prima analisi della decisione.

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