Il Consiglio Nazionale Forense ha impugnato davanti al Tar Lazio la deliberazione dell’Anac con cui la stessa stabiliva che, per l’affidamento di tutti i servizi legali a favore di committenti pubblici, compresi gli incarichi di patrocinio legale ai fini della difesa in giudizio, occorre il ricorso a una procedura di tipo comparativo, l’acquisizione del CIG e il versamento del contributo Anac.
Respinto il ricorso di primo grado, il CNF ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza della Sez. V, del 2 aprile 2025, n. 2776, ha chiarito alcuni aspetti su una materia che da tempo anima i dibattiti degli esperti.
Facciamo un breve riassunto delle posizioni che si sono avvicendate nel tempo.
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