Ciò è quanto emerge – per ciò che interessa trattare – dall’articolo 52 del d.l. 77/2021 che, inoltre, ribadisce il congelamento applicativo di alcune disposizioni già disciplinato con il d.l. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019. Semplificando, la c.d. legislazione Sbloccacantieri.
Nel ribadire il “congelamento” fino al giugno 2023, anche per il previsto – e continuamente rinviato – accorpamento/riduzione delle stazioni appaltanti, chirurgicamente, il legislatore introduce l’eccezione, rispetto alla sospensione/congelamento, in relazione agli appalti del Recovery Plan che non possono essere aggiudicati dai comuni non capoluogo di provincia.
Con la conseguenza, per i RUP di queste stazioni appaltanti, di programmare e richiedere l’appalto oltre che alle stazioni appaltanti “strutturate” come da articolo 37 comma 4 anche a situazioni non strutturate come gli uffici appalti dell’unione dei Comuni, della Provincia, della Città metropolitana o del Comune capoluogo di Provincia.
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