La sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, 28 ottobre 2025, n. 1770
1. L’articolo 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “[a]l fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
La certificazione della parità di genere “prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) – è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere; si tratta, dunque, di una “certificazione di qualità” rilasciata da organismi accreditati sulla base della Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022, che definisce specifici indicatori di performance”
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L’articolo 108, comma 7 del d.lgs. 36 del 2023 e la certificazione della parità di genere
Commento alla sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, 28 ottobre 2025, n. 1770
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