Nell’ambito delle modifiche in corso d’opera, come riportato in una precedente nota, uno degli elementi che caratterizza le scelte legate alle procedure da adottare è costituito dalla configurazione delle modifiche stesse, ovvero se abbiano carattere sostanziale o non sostanziale.
Dalla definizione di sintesi delle due fattispecie è possibile ricavare una prima indicazione sulle conseguenze che si determinano in ciascuno dei due casi:
1) modifiche di carattere sostanziale – quelle che alterano la struttura del contrato o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa;
2) modifiche di carattere non sostanziale – quelle che intervengono all’interno dei limiti derivanti dalle somme a disposizione nel quadro economico (conservazione dell’equilibrio economico dell’appalto), le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante in un quadro di invariabilità economica e funzionale;
3) modifiche di dettaglio – modifiche che non alterano gli elementi essenziali del progetto o del contratto, disposte dal direttore dei lavori per interventi secondari che non comportano aumenti o diminuzione dell’importo contrattuale previa comunicazione al Rup (articolo 5, comma 9 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023).
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