Le principali novità della legge provinciale di assestamento che riguardano gli enti locali trentini

Sono numerose le novità contenute nella l.p. 1 agosto 2025, n. 5 che è stata pubblicata nel numero straordinario 1 del BUR 1° agosto 2025, n. 31.

4 Settembre 2025
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Sono numerose le novità contenute nella l.p. 1 agosto 2025, n. 5 (vedi il link alla versione integrale originaria ed il link permanente alla versione vigente) che è stata pubblicata nel numero straordinario 1 del BUR 1° agosto 2025, n. 31.
In sintesi le novità che riguardano aspetti generali e specifici dell’attività svolta dagli Enti locali sono le seguenti:
– gli articoli da 10 a 13 che riguardano l’adeguamento delle norme sugli appalti, lavori pubblici e organizzazione contrattuale;
– l’articolo 21 che riguarda l’accessibilità agli spazi pubblici;
– gli articoli da 45 a 49 che toccano: polizia locale, foreste, acque e caccia.- gli articoli 50 e 51 intervengono su biodiversità (lupo) e sicurezza ferroviaria.

Entrando nel dettaglio, partiamo dall’articolo 10 che dispone alcune integrazioni alla l.p. 9 marzo 2016, n. 2 (contratti pubblici 2016).

In primo luogo tale articolo estende gli incentivi per le funzioni tecniche anche agli affidamenti diretti, se previsti dalla normativa statale: si tratta di una disposizione attesa da molto tempo e comporta un allineamento con le corrispondenti norme statali; la decorrenza della norma è fissata al 1° ottobre 2025.

Proseguendo, troviamo poi l’articolo 11 che dispone alcune modificazioni alla l.p. 10 settembre 1993, n. 26 (lavori pubblici 1993): l’elenco prezzi dell’anno prima può essere utilizzato anche nei dodici mesi successivi all’approvazione del nuovo elenco qualora il coefficiente medio di rivalutazione indicato nell’elenco prezzi aggiornato per il settore di riferimento del progetto subisce una variazione in aumento o in diminuzione non superiore al due per cento; peraltro, la deliberazione di approvazione dell’elenco prezzi può individuare termini inferiori.

L’articolo 12 riguarda la procedura espropriativa: se la Provincia ne ha interesse, è possibile effettuare regolarizzazioni catastali e tavolari con oneri (fiscali e altre spese, salvo diverse specifiche disposizioni) a carico dell’amministrazione. Si precisa che anche in caso di acquisto effettuato in luogo dell’acquisizione espropriativa gli oneri sono a carico della Provincia, a condizione che il corrispettivo pattuito non superi l’indennità di espropriazione.

Con l’articolo 21 viene integrata la l.p. 7 gennaio 1991, n. 1 sulle barriere architettoniche mediante inserimento nel nuovo Capo VI-bis (Spazi pubblici più accessibili e inclusivi). Si tratta di una disposizione che interessa in modo diretto proprio gli enti locali in quanto prevede che i comuni possono ottenere sostegni per eliminare barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità. I progetti possono prevedere di “integrare la segnaletica urbana e le indicazioni di sicurezza con strumenti di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o con nuove metodologie individuate in collaborazione con istituti di ricerca per rendere gli spazi pubblici più accessibili e inclusivi per le persone con difficoltà comunicative” ovvero “allestire zone di decompressione sensoriale all’interno delle aree giochi dei parchi pubblici per favorire il benessere sensoriale dei bambini con autismo o altre disabilità sensoriali e cognitive”; sono state messe a disposizione risorse per 400.000 € per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L’articolo 45 inserisce l’articolo 7-bis nella l.p. 27 giugno 2005, n. 8 (polizia locale) al fine di effettuare la sperimentazione in relazione all’utilizzo dei cosiddetti “taser”.

L’articolo 46 estende, tra l’altro, le possibilità di utilizzo di strade forestali a determinati soggetti che abbisognano di poter accedere alle proprietà.

L’articolo 49 introduce l’articolo 33 ter nella legge provinciale sulla caccia e si occupa di grandi carnivori (orso bruno): tale articolo introduce un nuovo strumento di sostegno economico a titolo di solidarietà per le persone che hanno subito danni alla persona provocati dall’orso bruno; infatti, oltre all’indennizzo già previsto dall’articolo 33 bis vigente, la Provincia può riconoscere un ulteriore indennizzo finalizzato a coprire spese non risarcite, con criteri e modalità stabilite dalla Giunta provinciale, anche in forma forfettaria.
La norma stabilisce inoltre che il nuovo indennizzo sia applicabile anche a danni già verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge, purché l’evento sia stato accertato entro tale data.

Per l’attuazione della misura vengono stanziati 275.000 euro per il 2025 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

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