Il principio di non commistione tra elementi tecnici ed elementi economici non va inteso in senso assoluto o meramente formalistico, non implicando un divieto indiscriminato di ogni possibile interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto.
È ammessa quindi l’indicazione nell’offerta tecnica di elementi a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici.
La condizione fondamentale per l’ammissibilità di tali elementi è che essi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o che non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto. In altre parole, l’elemento economico presente nell’offerta tecnica non deve essere decisivo per prefigurare l’entità o la maggiore convenienza dell’offerta economica complessiva.
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