E’ ammesso il ribasso dell’offerta relativa ai servizi tecnici manutentivi nella parte residua del 35%; questo perchè non vi sarebbe una violazione del divieto di gratuità dei servizi intellettuali dato che la restante parte del servizio reso (il 65%) è idoneo ad assicurare la necessaria remuneratività che il legislatore è intenzionato a garantire.
Lo ha precisato il TAR Lazio, Roma, 18/11/2026, n. 5142.
I fatti di causa
In una gara afferente l’affidamento di servizi tecnici, un raggruppamento aveva agito in giudizio per contestare la mancata esclusione della controinteressata dalla procedura, sul presupposto della presunta inammissibilità della sua offerta economica presenta, che presentava un ribasso totale sulla quota del 35% dei servizi tecnici di progettazione
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Legittimo il ribasso totale sul 35% dei servizi tecnici
Lo ha precisato il TAR Lazio, Roma, 18/11/2026, n. 5142
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