L’intelligenza artificiale nelle gare pubbliche: la distinzione tra “Computer Vision” e “Natural Language Processing” (NLP) come discrimen valutativo dell’esperienza tecnica del concorrente

Nota a TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 1525/2026

Alessandro Massari 9 Marzo 2026
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1. Premessa

La sentenza in commento si segnala per una ragione che trascende la pur interessante dimensione processual-amministrativa: il TAR Campania  è chiamato a valutare la legittimità di un provvedimento di esclusione da una gara pubblica il cui oggetto è lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale applicato ai beni culturali, e lo fa scendendo in profondità tecnica sui fondamenti dell’IA stessa.

Il TAR di Napoli non si limita a richiamare i canoni classici del sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Adotta, piuttosto, una motivazione che distingue tra due sottodiscipline dell’IA applicata ai beni culturali: la  Computer Vision e il Natural Language Processing (NLP). È questa distinzione il nucleo argomentativo della decisione, ed è su di essa che vale la pena soffermarsi.

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