L’iscrizione dell’impresa nelle cosiddette “white list”, anche quando non sia previsto dalla lex specialis di gara, deve essere, a tutti gli effetti, considerato un requisito di partecipazione alla competizione, da considerare come requisito riguardante la moralità professionale dell’impresa; la sua mancanza, porta all’esclusione del concorrente.
Lo ha precisato il T.A.R. Piemonte, sez. II, nella sentenza 22 marzo 2024, n. 299.
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L’iscrizione nelle “white list” costituisce, anche nel silenzio della lex specialis, un requisito di partecipazione
A cura di Salvio Biancardi
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