Il TAR Sicilia (sentenza n. 2234 del 14 ottobre 2025) dichiara inammissibile un ricorso volto a caducare un’intera procedura per l’omessa previsione di un criterio premiale obbligatorio (relativo al possesso della certificazione di parità di genere).
La decisione è di notevole interesse perché, pur riconoscendo il vizio della lex specialis, applica con rigore il principio secondo cui l’interesse a ricorrere, anche quello meramente strumentale, deve essere ancorato a una lesione concreta e a una prospettiva tangibile di utilità, e non può risolversi in un’azione a tutela della legalità in astratto.
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L’omessa previsione del punteggio premiale per la certificazione di parità di genere e l’interesse strumentale alla riedizione della gara: tra prova di resistenza e danno concreto
Il TAR Sicilia (sentenza n. 2234 del 14 ottobre 2025) dichiara inammissibile un ricorso volto a caducare un’intera procedura per l’omessa previsione di un criterio premiale obbligatorio (relativo al possesso della certificazione di parità di genere).
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