Le modifiche di lieve entità degli atti di gara, che non incidono sulla potenziale platea dei concorrenti non richiedono l’assolvimento dell’onere di una ripubblicazione dei medesimi da parte della stazione appaltante.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 4 novembre 2024, n. 8729, i cui principi, sebbene riferiti ad una fattispecie sorta sotto l’egida del vecchio Codice, sono ancora di piena attualità sotto la vigenza del d.lgs. 36/2023.
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Modifiche marginali del bando senza pubblicazione
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