Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023, il legislatore non prescrive un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte. Tuttavia, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del medesimo decreto, le stazioni appaltanti devono garantire termini adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, nel rispetto del principio di par condicio.
Lo afferma il TAR Lazio.
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Nella procedura negoziata senza bando non sono previsti termini minimi per la presentazione delle offerte
A cura di Vincenzo Laudani
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