Non è ammessa a partecipare alla gara l’impresa che sia stata individuata per effetto dell’istituto giuridico della cooptazione.
Se vi è cooptazione di una delle associande non vi può essere ATI, mentre per partecipare ad una gara sono ammessi solo soggetti singoli o soggetti associati, non residuando spazio per una terza categoria di soggetti.
CONTINUA A LEGGERE….
Non ammessa in gara l’impresa individuata in cooptazione
Commento alla sentenza del TAR Sardegna del 28 luglio 2025, n. 673
Leggi anche
In tema di poteri di esclusione dalla gara (a proposito di una recente sentenza)
Poteri di esclusione dalla gara
Stefano Usai
05/08/25
Cumulo alla rinfusa: legittima la norma di interpretazione autentica del Codice Appalti del 2016
Il Consiglio di Stato afferma la piena legittimità della clausola di interpretazione autentica del C…
Vincenzo Laudani
05/08/25
Prime applicazioni giurisprudenziali della sentenza della plenaria sul contributo ANAC
Registriamo le prime applicazioni della decisione assunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di St…
Salvio Biancardi
04/08/25
La struttura di supporto al RUP e il seggio di gara: i pareri del MIT
Accanto alle figure dei responsabili di fase (di cui si è parlato nel pregresso contributo) che, com…
Stefano Usai
04/08/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento