Ai fini della qualificazione di una società come “organismo di diritto pubblico”, è necessaria la compresenza cumulativa dei tre requisiti (soggettivo, teleologico e dell’influenza pubblica dominante) previsti dall’Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023.
Anche in presenza di un’influenza pubblica dominante, il requisito teleologico deve essere escluso qualora la società, pur partecipata da enti pubblici, operi in settori di mercato liberalizzati (nella specie, energetico e ambientale) e in regime di piena concorrenza con altri operatori privati.
L’esercizio di un’attività secondo logiche prettamente imprenditoriali, con assunzione del relativo rischio d’impresa e rivolta a una platea indifferenziata di utenti, è incompatibile con lo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, che costituisce il presupposto indefettibile per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico.
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Non è organismo di diritto pubblico la società partecipata da enti locali che non esercitano il controllo analogo
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