Le esclusioni dalle gare devono essere debitamente motivate; lo stesso adempimento non è necessario per le ammissioni, tranne nel caso in cui su di esse vi siano contestazioni nel corso della gara.
La questione è stata oggetto di chiarimento da parte del T.A.R. Lombardia, Milano, nella sentenza 28 giugno 2025, n. 2456.
La questione esaminata
Una Stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane.
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