Obbligo pubblicazione dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti: l’ANAC corregge il tiro ui Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti

20 Marzo 2017
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Obbligo pubblicazione dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti: l’ANAC corregge il tiro sui Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti

a cura di Vincenzo Giannotti

Nella determinazione n.241 del 08/03/2017, pubblicata in data 15 marzo 2017, avente ad oggetto Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha esentato i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti dall’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali sia dei politici che del personale titolare di posizione organizzativa e/o dirigenziale, mentre ha confermato i propri dubbi sulla pubblicazione da parte dei dirigenti degli altri comuni. Le citate indicazioni sono qui di seguito commentate.

Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti

Rispetto allo schema posto in consultazione, a fronte dei suggerimenti ricevuti, l’Autorità ha preso atto della necessità di modificare alcune parti riguardanti la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali sia dei titolari degli incarichi politici che per i dirigenti e/o titolari di posizione organizzative nei comuni di minor consistenza demografica. In particolare per i titolari degli incarichi politici evidenzia l’Autorità come “con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14. Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni”.

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