Nel caso di commistione di elementi tecnici ed economici, ciò che rileva ai fini dell’esclusione non è l’effettiva conoscenza dell’offerta economica prima della valutazione tecnica, ma la mera possibilità di tale conoscenza, ovvero il “pericolo di pregiudizio”, che da solo è sufficiente a legittimare l’esclusione di un operatore economico.
E’ quindi irrilevante che risulti che la Commissione non abbia aperto i files contenenti le informazioni di natura economica.
Lo afferma il Consiglio di Stato.
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