Omissione del livello di progettazione definitiva e calcolo del compenso tra vecchio e nuovo Codice

A cura di Beatrice Armeli

28 Luglio 2023
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ANAC, Delibera 12 luglio 2023 – FASC. ANAC n. 1654/2023

Il caso

Con riguardo ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa a lavori di manutenzione straordinaria volta al miglioramento sismico, l’OICE, con segnalazione all’ANAC già formulata nei riguardi della stazione appaltante, rilevava come la tabella, riportata nel disciplinare di gara, con l’elenco delle prestazioni oggetto di affidamento e i relativi importi, pur prendendo in considerazione ai fini della determinazione del compenso alcune prestazioni proprie del livello di progettazione omesso (nella specie il progetto definitivo), non comprendesse alcune prestazioni proprie della progettazione esecutiva, oggetto di affidamento.

Relativamente all’individuazione del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante precisava invero di aver provveduto ad un iniziale ed analitico calcolo dello stesso sulla base del Decreto Parametri, così come riportato nello “schema di parcella” allegato al disciplinare di gara: i) tenendo conto delle effettive (e non nominali) prestazioni richieste per l’espletamento dello specifico incarico; ii) ed applicando, a seguito dell’unificazione delle ultime due fasi progettuali ex art. 23, comma 4, del sopra citato Codice, la sottrazione delle prestazioni sostanzialmente identiche alle precedenti. In particolare, la medesima amministrazione spiegava che “[l]a sottrazione delle attività sostanzialmente identiche è […] perfettamente legittima e giustificata proprio dalla necessità di evitare una sovrastima della parcella professionale in ragione delle particolarità dello specifico affidamento”.

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Beatrice Armeli