Proseguendo con i pareri del MIT in tema di affidamento diretto ci si deve soffermare sul parere n. 3225/2025 che analizza la questione della configurazione giuridica della fattispecie in commento.
L’affidamento diretto, ricorda l’ufficio di supporto, non è una procedura di gara ma “una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso”.
L’ufficio non esclude – perché in questo senso già l’ANAC con il parere n. 410/2024 – che l’affidamento avvenga “previo “confronto” tra preventivi. Si tratta del c.d. affidamento diretto procedimentalizzato. Al riguardo la giurisprudenza – ritenendo ammissibile anche tale ipotesi – richiama il rispetto delle norme del codice e, in particolare, della c.d. piccola evidenza pubblica come affermato nella sentenza TAR Puglia n. 1032/2024”.
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