Infatti, tutti gli incentivi maturati fino legge n. 205/2017, che ha introdotto il comma 5 bis all’art. 113, erano da includere nel tetto dei trattamenti accessori, mentre dopo l’intervento del legislatore possono essere considerati fuori dal tetto. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Toscana (deliberazione n. 3/2024) in risposta ai dubbi sollevati da un Sindaco.
Regolamento successivo sana gli incentivi tecnici precedenti ma facendo attenzione ai vincoli del fondo
A cura di Vincenzo Giannotti
Non vi sono dubbi che l’ente che avesse approvato il proprio regolamento sugli incentivi tecnici possa retroagire fino alla data del d.lgs. 50/2016, ma non tutti gli incentivi previsti nei quadri economici sono da considerare esclusi dai vincoli di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Leggi anche
Operatore economico escluso da gara se non è corretta la marcatura di chiusura dell’offerta
Parere dell’Autorità su richiesta delle Gallerie degli Uffizi
07/04/26
Concorrenza e mercato – Contributo AGCM
Corte costituzionale, sentenza 3 aprile 2026, n. 46
07/04/26
Direttiva UE 2026_799 in materia di insolvenza
DIRETTIVA (UE) 2026/799 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 che armonizza talun…
02/04/26
Terzo settore: chiarimenti del Ministero su libri sociali, governance e RUNTS
ETS, libri sociali e RUNTS: il Ministero delimita l’autonomia statutaria e chiarisce compensi, suppl…
02/04/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento