II TAR Toscana, con la sentenza n.790/2025, conferma che il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), sopravvenuto in corso di gara, non inficia la legittimità originaria della procedura, ma deve essere oggetto di una valutazione per la verifica della congruità dell’offerta economica dell’aggiudicatario.
Il giudice amministrativo sottolinea inoltre che questi aumenti possono essere compensati da particolari sconti praticati dai fornitori al concorrente, sconti che, anche se corposi, non sono suscettibili di una presunzione di fittizietà, ben potendosi nella logica ordinaria di mercato rinunciare anche a consistenti parti di utile per mantenere il rapporto contrattuale con il cliente.
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