In caso di risoluzione contrattuale e successivo scorrimento della graduatoria, l’art. 124, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici impone come regola generale che l’affidamento al concorrente interpellato avvenga alle medesime condizioni economiche già proposte dall’aggiudicatario originario.
Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione chiarisce che la facoltà di affidare l’appalto alle condizioni (eventualmente diverse) offerte dall’operatore economico interpellato costituisce un’eccezione, che opera solo qualora la Stazione Appaltante l’abbia espressamente prevista nei documenti di gara. In assenza di tale clausola derogatoria, la Stazione Appaltante non ha discrezionalità e deve imporre le condizioni del primo aggiudicatario.
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Scorrimento della graduatoria e art. 124 D.Lgs. 36/2023: l’affidamento alle “medesime condizioni” è la regola generale
In caso di risoluzione contrattuale e successivo scorrimento della graduatoria, l’art. 124, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici impone come regola generale che l’affidamento al concorrente interpellato avvenga alle medesime condizioni economiche già proposte dall’aggiudicatario originario.
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