L’operatore economico che partecipa ad una gara pubblica non può provare i servizi analoghi pregressi facendo riferimento a prestazioni erogate insieme ad altri componenti all’interno di una RTI; in questo caso è ammessa solo l’imputazione della quota parte di prestazione eseguita.
La regola è stato puntualizza dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6967 del 5 agosto 2024.
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Servizi analoghi: non utilizzabili le prestazioni eseguite da altri
Requisiti speciali – Servizi analoghi
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