1. Introduzione e rilevanza della pronuncia
La sentenza in commento affronta due questioni distinte ma complementari in materia di specifiche tecniche negli appalti pubblici di fornitura: da un lato, se il principio di trasparenza imponga all’amministrazione aggiudicatrice di motivare le proprie scelte tecniche già nella documentazione di gara; dall’altro, in quali circostanze requisiti tecnici che de facto orientano la gara verso un tipo specifico di prodotto possano essere prescritti senza la menzione “o equivalente”.
Le risposte della Corte sono sistematicamente rilevanti non soltanto per l’ordinamento rumeno di provenienza della questione, ma per tutti gli Stati membri che hanno recepito la direttiva 2014/24/UE, e in particolare per il diritto italiano, dove l’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce la norma di riferimento in materia di specifiche tecniche.
Il caso riguardava la fornitura di un robot chirurgico in Romania, per la quale l’ospedale committente aveva prescritto requisiti di modularità, mobilità, peso, superficie occupata e disposizione dei bracci coerenti con le caratteristiche delle proprie sale operatorie — di dimensioni ridotte e compartimentate — escludendo di fatto i robot di tipo monoblocco. Il fornitore escluso contestava sia la legittimità delle specifiche in sé (per l’assenza di motivazione nella documentazione di gara) sia l’assenza della clausola “o equivalente”.
CONTINUA A LEGERE….
Specifiche tecniche negli appalti pubblici di fornitura tra trasparenza, proporzionalità e equivalenza: la Corte di Giustizia fa chiarezza
Nota a CGUE, Sez. VII, 16 aprile 2026, causa C-568/24
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