L’istituto del subappalto è sempre stato oggetto di ampio dibattito a causa di una normativa in costante bilico tra indicazioni comunitarie e restrizioni applicative volte a prevenire elusioni ed abusi.
Fermo restando il principio generale enunciato dall’art.1656 del cod.civ., con Circolare Ministeriale n. 1/2439 dell’8 giugno 1983 veniva esteso l’obbligo della preventiva autorizzazione, di cui all’art.21 della L.646/82, “a tutti quegli altri sistemi, attraverso i quali si perveniva comunque alla realizzazione di opere pubbliche quali il cottimo fiduciario e l’esecuzione a regia” (Cassazione penale sez. III, 13/06/1997) al fine di “impedire alle imprese mafiose di concorrere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di attività economiche che interessano la pubblica amministrazione” e “Si è già chiarito che il termine “appalto” e l’espressione “opere riguardanti la pubblica amministrazione” debbono essere intesi, nel sistema delle leggi antimafia, in senso ampio (v. paragrafo 2). Ciò vale, naturalmente, anche per il termine “subappalto”, tanto più che il legislatore questa volta ha fatto espressa menzione anche del cottimo, rendendo così manifesta la sua intenzione di riferirsi ad ogni tipo di rapporto contrattuale, comunque preordinato alla realizzazione di opere riguardanti la pubblica amministrazione.” Ne consegue, da un lato, che è soggetto all’autorizzazione ogni altro contratto assimilabile a tali figure contrattuali (es. appalto a regia) e, dall’altro, che le sanzioni comminate dall’art. 10-quinquies si applicano sia nel caso di indebita autorizzazione al subappalto sia in quello di indebita autorizzazione alle altre figure contrattuali assimilabili.” (Circolare Ministeriale n. 1/2439 dell’8 giugno 1983)
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Subappalto e subaffidamento
L’istituto del subappalto è sempre stato oggetto di ampio dibattito a causa di una normativa in costante bilico tra indicazioni comunitarie e restrizioni applicative volte a prevenire elusioni ed abusi
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