Il contrasto con la criminalità organizzata non è l’unico limite all’operatività del subappalto. Sia l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.L. 77/2021), che l’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, previa adeguata motivazione, prevedono come possibile limite del subappalto “le specifiche caratteristiche del subappalto”.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con sentenza n. 4161/2024 in tema di limitazioni di subappalto.
CONTINUA A LEGGERE….
Subappalto: il contrasto con la criminalità organizzata non è l’unico limite
A cura di Silvana Siddi
Leggi anche
Subappalto e subaffidamento
L’istituto del subappalto è sempre stato oggetto di ampio dibattito a causa di una normativa in cost…
Enrico Malossetti
17/12/25
Offerta condizionata: la lettura funzionale del Consiglio di Stato tra certezza dell’impegno e flessibilità tecnica
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 5 novembre 2025, n.8602
Camilla Tosatto
17/12/25
Garanzia provvisoria da escutere anche in caso di rinuncia all’offerta
Lo ha puntualizzato il TAR Lombardia con la sentenza n. 3903/2025
Salvio Biancardi
17/12/25
Verso le nuove direttive UE: Appalti&Contratti vi invita alla consultazione per migliorare la loro revisione
Il 13 dicembre 2024 la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen aveva annunciato l’avvio…
Alessandro Massari
16/12/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento