Regione Sicilia, UREGA: circolare sulle novità della l.r. n. 1/2017

22 Marzo 2017
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

La Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1, ha apportato delle modifiche alla competenza ed al funzionamento dell’UREGA

A cura di Luciano Catania

La nuova normativa ha introdotto, più in generale, nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni aggiudicatrici per l’espletamento di appalti di servizi e forniture, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Assessorato regionale delle Infrastrutture ha rilevato la necessità di emanare una circolare per individuare in maniera analitica le novità introdotte dalla suddetta L.r. n. 1/2017.

L’Ufficio Regionale per l’espletamento di Gare per l’appalto dei lavori – UREGA è una struttura tipica dell’ordinamento regionale siciliano che difficilmente si concilia con il quasi integrale recepimento della normativa nazionale in materia di appalti.

L’UREGA è disciplinato da un articolo (art. 9) di una legge regionale (la L.r. n. 12 del 12 luglio 2011) che recepiva il vecchio codice degli appalti (L. 163/2006), oggi abrogato.

La legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, ha apportato delle modifiche alla competenza ed al funzionamento dell’UREGA, introducendo, più in generale, nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni aggiudicatrici per l’espletamento di appalti di servizi e forniture, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La L.r. n. 1/2017, però, ha tenuto conto solo in parte del mutato assetto legislativo, ignorando, ad esempio, la nuova disciplina in materia di Centrali Uniche di Committenza.

Adesso, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture ha rilevato la necessità di emanare una circolare per individuare in maniera analitica le novità introdotte dalla suddetta L.r. n. 1/2017.

La legge dispone, all’articolo 1, comma 3, l’integrale sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare riordina l’UREGA per ciò che riguarda le competenze (estese alle concessioni di lavori pubblici), la facoltà da parte delle stazioni appaltanti di potersi avvalere dell’UREGA a prescindere dall’importo di competenza e la composizione e le modalità d’istituzione delle commissioni di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale.

Il nuovo testo prevede, inoltre, le modalità d’istituzione delle commissioni presso le sezioni territoriali e degli uffici di segreteria tecnico amministrativa presso le sezioni territoriali e centrale. Sono cambiati anche il procedimento istruttorio delle commissioni territoriali, la competenza delle sezioni territoriali e centrale all’espletamento di gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, la composizione e le modalità d’istituzione delle commissioni giudicatrici di gara, organi diversi dalle commissioni di gara, nel caso di procedure da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono, inoltre, stati stabiliti i nuovi compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici ed ai dirigenti dell’Amministrazione regionale che ne fanno parte, il limite temporale, ancorato alla concreta attivazione dell’Albo presso l’ANAC, per la formazione e composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA, avendo riguardo agli appalti di lavori d’importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Le commissioni giudicatrici hanno l’obbligo di relazionare sullo svolgimento delle operazioni di gara e sulle criticità riscontrate e di operare senza soluzione di continuità.

La competenza all’adozione della proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alle stazioni appaltanti è posta in capo alle commissioni di gara.

Il presidente di turno della sezione centrale può, su richiesta del presidente della sezione territoriale competente, affidare ad altra sezione territoriale l’espletamento della gara e le modalità per esercitare tale facoltà.

Il novellato art. 9 prevede gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di espletamento delle gare svolte dalle sezioni territoriali.

La circolare propone un immediato raffronto delle modifiche introdotte che riguardano sostanzialmente aspetti organizzativi e procedurali, in linea il D.Lgs. n. 50/2016, attraverso una tabella.

La sezione centrale e quelle territoriali dell’UREGA svolgeranno attività di espletamento delle gare di appalto e di concessione di lavori ed opere che abbiano un importo superiore ad un milione di euro (art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

L’UREGA ha, quindi, in linea generale, la competenza per tutti gli appalti di lavori da svolgersi obbligatoriamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Mentre per gli appalti di servizi e forniture attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le modalità di costituzione della commissione aggiudicatrice valgono per qualsiasi importo.

Il rischio è quello che per il Comune sia più alto il costo della commissione di gara che il risparmio proveniente dal ribasso d’asta.

Con riferimento delle procedure di gara di competenza dell’UREGA, nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attività amministrativa necessaria per lo svolgimento della procedura è svolta da una commissione di gara, mentre l’attività concernente la valutazione tecnico-economica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice.

La composizione della commissione di gara è identica a quella prevista dal previgente articolo 9, con la novità che è possibile nominare, oltre al componente titolare, già previsto, un componente supplente in rappresentanza della stazione appaltante, nel caso di impedimento permanente del primo.

Le sezioni territoriali competenti dell’UREGA svolgono il procedimento istruttorio propedeutico all’espletamento della procedura, da concludersi entro trenta giorni dall’invio della relativa richiesta da parte della stazione appaltante, da inoltrarsi soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza.

La norma detta i tempi e le responsabilità dei soggetti che concorrono alla predisposizione degli atti propedeutici all’espletamento della gara (stazione appaltante ed UREGA) affinché possano essere individuate le conseguenti responsabilità in caso di ritardo.

Nell’ipotesi in cui l’UREGA, su richiesta della stazione appaltante, espleti gare di appalto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, è la stessa commissione di gara istituita presso la sezione territoriale competente o presso la sezione centrale a svolgere la relativa procedura.

Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre componenti, fatti salvi casi eccezionali, e non da cinque componenti, come previsto dalla previgente normativa.

Il presidente è sorteggiato fra gli iscritti ad un apposito Albo da costituire presso l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

All’albo sono iscritti:

– i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), d’ufficio;
– i dirigenti tecnici in servizio presso l’UREGA, d’ufficio;
– i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile, d’ufficio, previa verifica del curriculum professionale;
– i dirigenti tecnici in servizio presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile, d’ufficio, previa verifica del curriculum professionale;
– i dirigenti tecnici dell’Amministrazione regionale in servizio presso uffici diversi da quelli precedentemente elencati che ne facciano richiesta, anche in questo caso previa verifica del curriculum professionale.

In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell’appalto, è previsto che la commissione sia integrata da due componenti.

I due comprensori territoriali dai quali attingere per sorteggiare i componenti della commissione giudicatrice, sono stati individuati in relazione alla contiguità delle sezioni territoriali ed anche al numero di gare mediamente pervenute: sezioni territoriali dell’UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta; sezioni territoriali dell’UREGA di Enna Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.

È previsto l’obbligo di sorteggiare componenti diversi da quelli che facciano parte di commissioni giudicatrici per l’appalto di lavori ed abbiano già in corso due gare, al fine di non sovraccaricare soggetti già impegnati e, nello stesso tempo, contemperare le esigenze di partecipazione degli altri.

Ai fini della massima pubblicità e trasparenza, la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati nel sito istituzionale della stazione appaltante, dell’UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico.

I compensi per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici viene forfettizzato e correlato non più al numero di sedute svolte, bensì al numero di partecipanti ammessi ed al tempo occorrente per lo svolgimento dell’attività di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico (da € 3.000 fino a cinque concorrenti ad € 10.000 per più di dieci concorrenti).

Ciascuna sezione territoriale dell’UREGA trasmetterà al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale dell’UREGA, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con la specificazione, per ciascuna di esse, dei tempi per l’espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice.

L’entrata in vigore della normativa prevista dal nuovo codice nazionale degli appalti in merito alle modalità di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici è stata subordinata ad un ulteriore regolamento (che sarà adottato da ANAC).

Per tale ragione, l’articolo 9, comma 30, specifica che, per gli appalti di lavori d’importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le modalità di composizione della commissione giudicatrice trovano applicazione transitoriamente fino alla concreta attivazione dell’Albo nazionale dei commissari previsto dall’articolo 78 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Successivamente all’attivazione dell’albo nazionale, per la composizione della commissione giudicatrice per gli appalti di lavori d’importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria si applicheranno le disposizioni previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Successivamente all’entrata in vigore del predetto Albo, per la composizione della commissione giudicatrice relativa ad appalti di forniture e servizi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applicherà integralmente la normativa nazionale, la quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare una commissione giudicatrice interna alla stazione appaltante stessa nel rispetto del principio di rotazione per gli appalti d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (articolo 77, comma 3, quarto periodo, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), mentre per gli appalti d’importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria sarà necessario il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a commissari scelti tra gli esperti iscritti all’Albo nazionale istituito presso ANAC ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTI COLLEGATI

 

Redazione