Appalti Pubblici: giurisdizione ordinaria in ipotesi di controversia risarcitoria derivante da annullamento della gara

Commento all’ordinanza Cassazione Civile Sezioni Unite, 22-06-2017, n. 15640

3 Agosto 2017
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Commento all’ordinanza Cassazione Civile Sezioni Unite, 22-06-2017, n. 15640

La Suprema Corte ha chiarito in via definitiva a quale giudice, amministrativo o ordinario, spetti la giurisdizione in ipotesi di controversia con finalità risarcitorie derivante da mancata esecuzione di un contratto di appalto in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale del procedimento di selezione del contraente.

La Suprema Corte, consolidando un preesistente orientamento (Cass., sez. 1^, 21/11/2011, n. 24438), ha chiarito che la responsabilità della P.A. pur non essendo qualificabile nè come aquiliana, nè come contrattuale in senso proprio – sebbene assimilabile in quanto conseguente al “contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto – discende da una violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l’Amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un’aggiudicazione apparentemente legittima.

Questo il dictat delle Sezioni Unite:“non rimproverandosi alla P.A. l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell’averlo (il privato) indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara. Come del resto si ritiene più in generale rientri nella giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo…, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno evento da affidamento incolpevole”.

>> Per approfondire il contenuto della sentenza è disponibile il testo integrale

 

Laura Fioravanti