Il DGUE: questo sconosciuto

Il Documento di Gara Unico Europeo, comunemente detto DGUE, rappresenta per molti un vero e proprio tabù. La lunga tabella piena di campi da compilare, con caratteri molto piccoli, costituisce a primo impatto un vero e proprio disincentivo all’utilizzo di tale documento

3 Ottobre 2017
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Il Documento di Gara Unico Europeo, comunemente detto DGUE, rappresenta per molti un vero e proprio tabù.

La lunga tabella piena di campi da compilare, con caratteri molto piccoli, costituisce a primo impatto un vero e proprio disincentivo all’utilizzo di tale documento.

In realtà il DGUE rappresenta una vera e propria risorsa a disposizione degli operatori economici e, a seguito di una normale fase di studio preliminare dello stesso, si rivela molto più semplice di quello che può sembrare.

Il DGUE serve agli operatori economici per attestare l’assenza di motivi di esclusione e dichiarare i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare. Altro non è che un documento unico all’interno del quale possono essere attestati tutti i requisiti richiesti per la partecipazione ad una gara, sostituendo la molteplicità di varie dichiarazioni alternative ad esso.

In concreto si tratta di una tabella, una griglia, divisa per sezioni, idonea alla dichiarazione di tutti i possibili requisiti che le stazioni appaltanti possano richiedere per la partecipazione alle gare. Una sorta di macro documento che contempla il maggior numero di requisiti richiedibili e dichiarabili, che però non deve essere compilato in ogni suo campo, bensì di volta in volta vanno compilati solo i campi necessari per la partecipazione allo specifico appalto.

  • La Parte I del DGUE è relativa ai dati della stazione appaltante e all’appalto, che sono reperibili direttamente dalla documentazione di gara.
  • La Parte II concerne invece i dati dell’operatore economico, come quelli relativi all’impresa e ai soggetti aventi poteri di rappresentanza.
  • La Parte III riguarda i motivi di esclusione e pertanto il possesso dei requisiti di ordine generale.
  • Le Parte IV afferisce il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ossia i requisiti speciali di gara.

Chiaramente i dati compilati nelle Parti II e III del DGUE rimangono gli stessi per tutte le gare, a meno di variazioni dei dati aziendali dell’operatore economico. Ciò che varia di gara in gara sono invece i dati della Parte I ma soprattutto della Parte IV, che dovranno corrispondere ai particolari requisiti richiesti per la partecipazione allo specifico appalto. A tal proposito le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE.

Pertanto l’operatore economico redigendo il Documento di Gara Unico Europeo, che è lo stesso per ogni tipologia di gara, può mantenere il medesimo modello con riferimento alle parti seconda e terza e compilare di volta in volta le parti prima e quarta con i dati relativi allo specifico appalto.

L’utilizzo del DGUE non è obbligatorio se non richiesto espressamente dalla stazione appaltante, tuttavia, anche se non espressamente richiesto dalla documentazione di gara, l’operatore economico può comunque avvalersene ai fini della dichiarazione dei propri requisiti e, se redatto in conformità ai modelli approvati dalla Commissione europea, la stazione appaltante deve accettarlo.

Pertanto l’invito è a cimentarsi nel lungo iter della prima compilazione di un DGUE, in quanto se è vero che il tempo che richiederà inizialmente potrà essere considerevole, è altrettanto vero che ciò sarà ampiamente compensato dall’economia di tempi di cui godrete nella preparazione delle future documentazioni amministrative.

Giulio Delfino