Provincia di Trento: cambiano le regole per l’ottenimento dei pareri dell’organo consultivo in materia di appalti pubblici (Comitato tecnico-amministrativo)

27 Ottobre 2017
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La disciplina dell’attività consultiva era stata prevista e disciplinata, all’inizio, con esclusivo riferimento agli appalti di lavori pubblici e, infatti, le norme erano contenute – appunto – nella l.p. 26/1993 che disciplina la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale che, ricordiamolo, rientra nell’ambito delle competenze legislative della Provincia autonoma di Trento in relazione alle previsioni contenute nello Statuto speciale.

Per attuare questa disciplina, sono intervenute alcune deliberazioni della Giunta provinciale: dapprima sono state adottate le deliberazioni della Giunta provinciale n. 416 e 417 del 20/1/1995 con le quali erano stati approvati rispettivamente lo schema di parere degli organi consultivi in materia di lavori pubblici e le modalità di funzionamento degli organi consultivi in materia di Lavori Pubblici.

Poi intervennero ulteriori modifiche e, da ultimo, con la deliberazione del 1° dicembre 2006, n. 2553 la Giunta provinciale aveva individuato gli organi consultivi monocratici e le strutture competenti allo svolgimento dell’istruttoria dei pareri del Comitato.

Il contesto di riferimento, tuttavia, è stato recentemente profondamente modificato in quanto con la legge collegata alla Legge di stabilità 2017 (cioè con l’art. 28, comma 1 della L.P. 29/12/2016, n. 19 – Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) è stato modificato l’articolo 3 della legge provinciale n. 2/2016 e, quindi, si è stabilito che il parere venga reso dall’organo consultivo anche con riferimento agli appalti di fornitura e servizi.

In dettaglio, la nuova norma dispone che “il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all’articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l’affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l’acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto”.

Come si può notare, questa disposizione interessa anche gli Enti locali quando utilizzano finanziamenti provinciali e quando si tratta di appalti di forniture e servizi sopra soglia da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

E se si considera che con la l.p. 2/2016 si è generalizzato l’utilizzo del suddetto criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, questo significa che nella maggior parte dei casi di appalti di fornitura o di servizi sopra soglia l’acquisizione del parere del Comitato sarà obbligatoria.

Considerato il nuovo contesto normativo e il prevedibile incremento del carico di lavoro, è parso indispensabile adottare una riorganizzazione complessiva dell’attività di rilascio dei pareri dell’organo consultivo e, a tal fine, sono state adottate delle disposizioni organizzative con la deliberazione di data 20 Ottobre, n. 1736.

Si riporta, si seguito, uno stralcio della parte motivazionale e del dispositivo della deliberazione in questione, avvertendo che le due parti che interessano maggiormente gli Enti locali sono le sezioni A2 e B2; la modulistica sarà approvata in un momento successivo con determinazioni dirigenziali.

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Redazione