Il principio di pubblicità nelle procedure di gara telematiche

Qualora la gara sia interamente condotta attraverso modalità telematiche, non possono manifestarsi “zone d’ombra” poiché ogni fase della procedura è debitamente e compiutamente registrata dal sistema di supporto

 

29 Novembre 2017
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Qualora la gara sia interamente condotta attraverso modalità telematiche, non possono manifestarsi “zone d’ombra” poiché ogni fase della procedura è debitamente e compiutamente registrata dal sistema di supporto

Secondo il Consiglio di Stato, il principio di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara, posto a presidio dell’intangibilità delle offerte, deve essere rapportato non ai canoni storici che ne hanno guidato l’applicazione, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione delle procedure telematiche.

Queste ultime, per le loro caratteristiche, offrono il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute di gara, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.

In primo luogo, la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara consente di tracciare ogni operazione compiuta, senza possibilità di alterazioni.

In secondo luogo, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità dei documenti presentati sono garantite dalla stessa scansione temporale delle varie fasi della gara:

  • il timing di gara indica alle imprese il termine ultimo perentorio di “chiusura della busta” e il periodo e il relativo termine ultimo di upload delle offerte (trasferimento dei dati sul server dell’Azienda appaltante);
  • la firma digitale e la marca temporale, che corrispondono alla “chiusura della busta”, garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte;
  • alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa sono disponibili nel sistema;
  • fino alla data e ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti;
  • al momento dell’apertura delle offerte, il sistema redige in automatico la graduatoria tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione;
  • la graduatoria viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico ed economico complessivo attribuito e del miglior prezzo.

Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388

Pubblicato il 21/11/2017
05388/2017REG.PROV.COLL.
04979/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4979 del 2017, proposto da:
OMISSIS – OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in OMISSIS;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in OMISSIS;
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo, Sport – Servizio Beni Culturali e Sistema Museale Della, non costituita in giudizio;

nei confronti di

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in OMISSIS;
RTI – OMISSIS e RTI – OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n. 00365/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 19934 del 22.11.2016, comunicato a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in data 24.11.2016 (doc. 1);

– per quanto occorrer possa, dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice, tenutesi in data 11.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 2.11.2016, 3.11.2016, 7.11.2016, 8.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 14.11.2016, 16.11.2016, per la mancata comunicazione alle imprese offerenti della data e del luogo di apertura dei plichi delle offerte tecniche (doc. 2);

– per quanto occorrer possa, del parziale riscontro alle molteplici richieste di accesso formulate da OMISSIS – OMISSIS, di cui alla comunicazione priva di data inviata a mezzo PEC dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 20.12.2016 (doc. 3);

– per quanto occorrer possa, della Lettera di invito – Disciplinare di gara del 2.09.2016 (doc. 4);

– di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ad oggi non conosciuti.

E per la declaratoria di inefficacia del contratto che dovesse essere stato medio tempore stipulato con il costituendo RTI OMISSIS con l’Arch. OMISSIS e con il Dott. OMISSIS, ovvero per il subentro nello stesso, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di OMISSIS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS, in dichiarata delega di OMISSIS, e OMISSIS;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I, con la sentenza 29 maggio 2017, n. 365, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento:

– del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 19934 del 22.11.2016, comunicato a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in data 24.11.2016;

– dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice, tenutesi in data 11.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 2.11.2016, 3.11.2016, 7.11.2016, 8.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 14.11.2016, 16.11.2016, per la mancata comunicazione alle imprese offerenti della data e del luogo di apertura dei plichi delle offerte tecniche;

– del parziale riscontro alle molteplici richieste di accesso formulate da OMISSIS – OMISSIS, di cui alla comunicazione priva di data inviata a mezzo PEC dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 20.12.2016;

– della Lettera di invito/Disciplinare di gara del 2.09.2016.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

– tutti i profili sollevati in rito dalle controparti possono dichiararsi assorbiti, posto che il ricorso va rigettato nel merito;

– i 3 servizi dichiarati dall’aggiudicataria per attestare i requisiti tecnici posseduti sono idonei e coerenti con la disposizione di lex specialis (art. 3 lett. f) che delinea l’ambito di riferimento per trarre gli elementi che connotano la sussistenza della capacità tecnica “specifica”, necessaria per lo svolgimento del servizio: “affidamento del servizio di redazione del “Piano di gestione del sito Unesco Su Nuraxi”;

– la disposizione di invito-disciplinare è strutturata in modo dettagliato, mirante a dimostrare una esperienza specifica nel settore (siti Unesco), ma descritta dalla lex specialis anche in modo “ampio”, contemplando svariate ipotesi, con una formulazione, non “chiusa”, ma “aperta” anche ad altre ipotesi ivi non espressamente dettate in via esclusiva, consentendo, espressamente, la rilevanza non solo di “redazione di piani di gestione di siti Unesco” ma anche di “elaborazione di specifiche linee guida, coordinamento o redazione di specifici piani di gestione o studi, etc.”;

– accertata la bontà ed utilità dei titoli professionali dichiarati ed attestati, in via consequenziale cade l’altra censura inerente la richiesta di esclusione di OMISSIS per “falsa dichiarazione” in riferimento alla sussistenza dei requisiti tecnico-professionali che sono stati appena esaminati;

– le garanzie sono state correttamente e tempestivamente presentate dall’aggiudicataria ed erano state rinvenute nella busta di qualifica;

– non può essere accolta la richiesta, formulata in via subordinata, di disapplicazione dell’art. 83, comma 9, del Codice degli appalti d.lgs. n. 50-2016, per incompatibilità con la disciplina comunitaria della peculiare disciplina del soccorso istruttorio dettata, in ambito di appalti;

– nel caso di specie, infatti, non è stata fatta applicazione della citata norma di cui si chiede la disapplicazione, bensì la disciplina ordinaria vigente in OMISSISria di procedimento amministrativo in generale, contemplata nell’art. 6, lett. b), L. n. 241-1990;

– esaminando i contenuti dei 3 certificati prodotti relativi all’avvenuta esecuzione dei servizi si possono “evincere”, secondo la dizione propria utilizzata nel disciplinare, tutti gli elementi richiesti dall’invito;

– anche qualora si volesse sostenere che mancherebbero (nei 2 casi delle consulenze: Pordenone per sito Dolomiti Unesco; Regione Piemonte per territori vitivinicoli) le espresse dizioni di regolare e/o soddisfacente e/o approvazione del lavoro intellettuale, l’avvenuto regolare pagamento al privato del compenso, con adempimento del rapporto sinallgmatico costituito, evincibile dalla dizione “prestazione conclusa” inserita nei certificati rilasciati dalle Amministrazioni committenti, attesta inequivocabilmente (ed equivale a dimostrare) l’avvenuta regolare esecuzione dei servizi;

– si può constatare che dalle schede prodotte dalle Amministrazioni terze “emergono tutti gli elementi” che la lex specialis richiede per l’individuazione e la ricostruzione del rapporto;

– nelle descrizioni compiute nei 3 certificati sono stati riportati in modo esteso le tipologie ed i contenuti dei contratti che erano stati stipulati e non si può dunque ritenere che la concorrente OMISSIS sia incorsa in ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione per omessa produzione di documenti;

– OMISSIS sostiene, in particolare, l’avvenuta violazione del principio di pubblicità per due sedute di gara, ove sono state aperte le offerte tecniche, che si sono tenute il 14 e 18 ottobre 2016;

– le due sedute, nel caso in esame, non si sono tenute in sessione riservata, ma in seduta pubblica, però in assenza di avviso e/o comunicazione alle parti della data e dell’ora della convocazione della seduta, con conseguente omessa partecipazione della parte, alla quale è stato sostanzialmente impedito di assistere ai lavori di apertura delle offerte tecniche;

– sul punto va preliminarmente chiarito che la procedura utilizzata dalla Regione per questa gara si è svolta in forma integralmente “telematica” e non cartacea;

– l’utilizzo, invece, di gare interamente telematiche con “tracciabilità” di tutte le operazioni modifica anche l’approccio e la soluzione di eventuali commissioni formali-procedimentali;

– la correttezza e l’intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti;

– nel caso di specie, non potendo tecnicamente essere apportata, trattandosi di procedura telematica, alcuna “alterazione” delle offerte tecniche (che è l’esigenza garantita della previsione del principio di pubblicità delle sedute della commissione), l’apertura delle offerte tecniche effettuata in seduta pubblica, viziata dall’omesso preventivo avviso alle parti, non può implicare, da sola (in carenza di elementi ulteriori), anche l’illegittimità dell’intera gara e della conclusiva aggiudicazione;

– l’Amministrazione regionale ha depositato in giudizio la certificazione da cui risulta che non vi è stata alcuna alterazione del contenuto delle offerte tecniche presentate in gara dai concorrenti, e ciò tramite l’analisi dei documenti presentati esclusivamente in forma telematica ed aperti tramite l’utilizzo del medesimo sistema.

La parte appellante contestava quindi la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:

– illegittimità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione del punto 3, lett. f), della lettera di invito – disciplinare di gara. Difetto dei requisiti tecnici richiesti dalla stazione appaltante. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50-2016 e dell’art. 75 d.P.R. n. 445-2000. Violazione e falsa applicazione del principio comunitario di par condicio, del principio di imparzialità e non discriminazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.lgs. n. 104-2010;

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 50-2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 325 d.P.R. n. 207-2010. Violazione e/o falsa applicazione del punto 8 della lettera di invito – disciplinare di gara, rubricato “documentazione per la verifica dei requisiti”. Mancata comprova dei requisiti tecnici richiesti dalla stazione appaltante;

– in subordine, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 77 d.lgs. n. 50-2016. Mancata convocazione dei concorrenti per le sedute pubbliche del 14.10.2016 e del 18.10.2016. Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara.

Con l’appello in esame chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano la Regione appellata ed il controinteressato, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con determinazione del 2 settembre 2016, rep. n. 773, prot. n. 13020, la Regione Sardegna ha indetto una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50-2016 per l’affidamento del servizio in esame, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 50-2016, avvalendosi dei sistemi telematici di supporto alla gara, espletata con l’ausilio della piattaforma telematica di negoziazione OMISSIS.

In data 2 settembre 2016, attraverso il mercato elettronico, è stata inoltrata agli operatori interessati specifica richiesta di offerta per il servizio in esame, mediante lettera di invito – disciplinare e relativi allegati, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 4 ottobre 2016: tutto tramite il predetto sistema telematico di gestione della procedura di selezione.

All’esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione ha determinato la graduatoria provvisoria, da cui è risultato che l’operatore che ha conseguito il punteggio complessivo maggiore, pari a 79,128 punti, è il RTI con capogruppo OMISSIS, attuale controinteressato in appello.

2. Preliminarmente, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso, già formulata dalla Regione appellata in primo grado, posto che l’appello deve essere rigettato nel merito.

3. Il primo motivo di appello dell’appellante società OMISSIS ripropone in sostanza il primo motivo del ricorso di primo grado, ove si deduce che nessuno dei servizi dichiarati in gara dal RTI controinteressato hanno riguardato, secondo quanto richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, la redazione di piani di gestione di siti Unesco”.

Il Collegio ritiene che tale censura sia infondata in relazione all’inequivoco tenore letterale della correlata prescrizione del bando di gara, al cui punto 3, lett. f, si richiede testualmente “documentata esperienza in capo all’operatore economico nel suo complesso, rappresentata dall’aver regolarmente eseguito almeno tre servizi riguardanti la redazione di piani di gestione di siti UNESCO (quali elaborazione di specifiche Linee guida, coordinamento o redazione di specifici piani di gestione o studi, etc)”.

La lex specialis, pertanto, non ha in alcun modo inteso limitare l’esperienza spendibile e utile alla sola vera e propria redazione di piani di gestione, ammettendo a titolo esemplificativo, e non completo, anche tutte le fattispecie indicate tra parentesi e ha espressamente previsto di dover attribuire rilevanza anche ad attività prodromiche quali appunto le consulenze.

Inoltre, ha inteso riconoscere rilievo alla redazione di piani, alle consulenze ovvero alle attività di studio e, più in generale ai servizi prestazioni connesse e/o prodromiche sul presupposto che tutti detti servizi siano quantomeno inseriti all’interno di progetti di valorizzazione dei siti rilevanti per l’Unesco.

L’evidente ratio della lex specialis non era, dunque, di richiedere restrittivamente un’esperienza puntuale dell’attività di sola redazione del piano di gestione, quanto piuttosto, in termini più ampi, un’esperienza maturata all’interno dell’intero processo di costruzione di un piano; ciò in quanto, nello specifico caso del sito oggetto di gara, la principale criticità emersa in passato era stata proprio quella relativa alla definizione del sistema di governance del medesimo sito di Barumini e del territorio correlato.

In sostanza, l’obiettivo era proprio quello di andare oltre la redazione di un mero piano di gestione, ricercando un contraente capace di garantire tutte le attività relative alla progettazione partecipata ed il pieno coinvolgimento delle amministrazioni e popolazioni locali al fine di rafforzare la governance, così da assicurare la predisposizione dell’intero processo di costruzione di un piano.

Pertanto, sotto questo profilo, non sussiste alcuna integrazione delle prescrizioni di gara e, tantomeno, l’attribuzione di una motivazione postuma.

4. In specifico, inoltre, l’espressione “piano di gestione di un sito UNESCO” deve correttamente essere intesa in senso ampio, coerentemente con le linee guida del MIBACT del 2005, ove vengono indicati i concetti fondamentali che costituiscono la corretta metodologia progettuale di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO”, tra i quali certamente ha rilievo, per quanto qui interessa la considerazione che “il significato da dare al Piano di Gestione, che non deve essere un semplice documento da presentare all’UNESCO, bensì rappresenta un vero e proprio processo che coinvolge nel tempo tutti gli stakeholder del sito”.

In sintesi, per le linee guida del MIBACT, non contraddette dalla lex specialis di gara, neppure per implicito, il piano definisce un sistema di gestione che, partendo dai valori che hanno motivato, o motiveranno, l’iscrizione del sito alla Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità (WHL), “effettua un’analisi integrata dello stato dei luoghi individuando le forze del cambiamento in atto, identifica poi gli obiettivi futuri raggiungibili attraverso le opzioni di intervento e le possibili strategie, ne valuta gli impatti probabili sul sistema locale, sceglie i piani di azione per conseguire i traguardi fissati, definisce le modalità di coordinamento e di attuazione e ne verifica il conseguimento tramite una serie di indicatori che attuano il monitoraggio sistematico dei risultati nel tempo…il piano si configura così come un progetto integrato fra oggetti e soggetti diversi, sia in termini orizzontali (piani e programmi che appartengono allo stesso livello) sia verticali (che appartengono ad una gerarchia)”.

Pertanto, si ritiene, tra le differenti attività previste e necessarie nell’ambito del lavoro di predisposizione di un piano di gestione di sito UNESCO, sia con riferimento al bene già inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità, sia al bene che viene candidato all’inserimento nella detta lista, che quelle dichiarate in sede di gara dal soggetto aggiudicatario, quali servizi svolti a comprova del possesso del requisito tecnico richiesto, siano inerenti alla redazione di piani di gestione di siti UNESCO, posto che la redazione del piano di gestione di un sito UNESCO già inserito nella lista non differisce nella metodologia dalla redazione di un piano di gestione di un sito che si candidi ad essere inserito in tale suddetta lista.

In ragione di ciò, non irragionevolmente la stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dalla documentazione di gara ed espresso nelle predette linee guida, ha correttamente valutato che le attività di studio, analisi socioeconomica, predisposizione di specifici piani di gestione finalizzate alla candidatura di un bene a Patrimonio UNESCO ben possano rientrare tra le attività che qualificano i soggetti invitati a partecipare alla procedura in questione.

Peraltro, a comprovare tale interpretazione, si rileva che anche tutti gli altri partecipanti alla procedura negoziata hanno predisposto la propria offerta interpretando nei termini sopra indicati il contenuto della lettera di invito – disciplinare di cui al punto 3, lett. f), posto che ogni offerente ha dichiarato di aver svolto svariate attività, attinenti e/o inerenti alla redazione di piani di gestione di siti UNESCO o di siti candidati al riconoscimento dell’Unesco attraverso l’inserimento nella lista del Cultural Worrld Heritage, e non già solo “servizi di redazione di piani di gestione di siti UNESCO.

5. Con il secondo motivo di appello si eccepisce che la società aggiudicatrice avrebbe dovuto essere esclusa a causa della mancata comprova degli incarichi dichiarati in gara.

Sul punto, si rileva, in primo luogo, che la stazione appaltante ha sospeso ogni attività di comprova in attesa delle risultanze processuali in corso, con conseguente improponibilità del motivo.

Peraltro, la documentazione trasmessa alla stazione appaltante, in atti, appare conforme alle prescrizioni richieste dalla lex specialis posto che si possono evincere tutti gli elementi richiesti dall’invito (ovvero: contratti di riferimento, oggetto, periodo di svolgimento, committente e importo contrattuale);

Inoltre, il disciplinare non ha in alcun modo richiamato l’art. 325 dell’abrogato d.P.R. 207-2010, che disciplina il rilascio dell’attestato di regolare esecuzione, sull’ovvia considerazione che, su numerose attività riconosciute idonee quali pregresse esperienze professionali, non è ammissibile una tale verifica finale trattandosi di lavori di natura e contenuto intellettuale.

Peraltro, e conclusivamente, appare accertato che l’aggiudicataria sia stata integralmente remunerata per le prestazioni svolte con la conseguenza che i servizi citati non possono che essere stati regolarmente eseguiti.

Anche il terzo motivo di appello, con cui si è rilevata la violazione del principio di pubblicità nell’apertura delle buste contenenti le offerta e la verifica dei documenti, è infondato.

Nel caso in esame, infatti, la procedura di affidamento è stata interamente condotta attraverso modalità telematiche le quali, per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i “log di sistema”, ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.

A differenza del passato, non possono più manifestarsi “zone d’ombra” posto che non esiste fase che non sia debitamente e compiutamente registrato dal sistema di supporto, ossia dalla piattaforma telematica OMISSIS.

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Infatti, le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.

Nella gara telematica la conservazione dell’offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l’imposizione dell’obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.

Firma e marcatura corrispondono alla “chiusura della busta”.

Il Timing di gara indica all’impresa non solo il termine ultimo perentorio di “chiusura della busta”, ma anche il periodo e relativo termine ultimo di upload (trasferimento dei dati sul server dell’Azienda appaltante).

Alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa sono disponibili nel sistema; al momento dell’apertura delle offerte il sistema redige in automatico la graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico ed economico complessivo attribuito e del miglior prezzo. Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 275).

Esiste, peraltro, la prova effettiva che il corretto andamento della procedura di gara non è stato alterato dalla lamentata mancata ricezione della convocazione di invito per la seduta destinata all’apertura delle offerte tecniche (doc. nn. 18 e 19 Regione).

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della Regione e del controinteressato appellati, spese che liquida in euro 5.000,00, per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti Francesco Caringella
 

IL SEGRETARIO

 

irene picardi